Smart Working / Lavoro agile

Il 31 marzo cesserà lo stato d’emergenza ed anche la norma relativa allo smart working semplificato. Dal 1 aprile sarà dunque obbligatorio un accordo INDIVIDUALE che vada a definire le modalità di effettuazione della prestazione resa al di fuori dei locali aziendali o quantomeno l’adesione al Regolamento aziendale applicabile al “lavoro agile”.

Secondo quanto previsto in un emendamento alla legge di conversione del decreto Sostegni ter, l’accordo individuale non dovrà più essere allegato alla comunicazione obbligatoria da inviare al Ministero che conterrà unicamente i nominativi dei dipendenti coinvolti e la data di inizio e cessazione delle prestazioni in smart working.

I principali elementi da prevedere all’interno dell’accordo sono i seguenti:

  • durata dell’accordo, a termine o a tempo indeterminato;
  • alternanza tra periodi di lavoro dentro e fuori dai locali aziendali;
  • luoghi eventualmente esclusi per svolgere la prestazione fuori dai locali aziendali;
  • aspetti relativi all’esecuzione della prestazione svolta fuori dai locali aziendali con particolare riguardo alle forme e modalità di controllo del lavoratore;
  • strumenti di lavoro;
  • tempi di riposo e misure tecnico-organizzative per assicurare la disconnessione;

Si evidenziano alcuni aspetti:

  1. l’accordo a tempo indeterminato deve prevedere che il recesso non possa avvenire con un preavviso inferiore a 30 giorni (90 per i lavoratori disabili), fatto salvo il giustificato motivo;
  2. l’accordo non può prevedere che le prestazioni siano rese unicamente al di fuori dei locali aziendali;
  3. l’accordo non dovrà identificare i luoghi ove avverrà la prestazione lavorativa ma dovrà identificare i requisiti minimi di idoneità nel rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza sul lavoro; l’accordo potrà  escludere i locali pubblici o aperti al pubblico al fine di preservare la riservatezza dei dati;
  4. il protocollo sul lavoro agile, del 7 dicembre 21, ha dato indicazione che “durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario”. E’ un’indicazione che può essere superata da accordi tra le parti che indichino le modalità di richiesta e autorizzazione;
  5. il protocollo ha inoltre previsto che i CCNL disciplinino lo SW ed in questo caso l’accordo individuale e/o il Regolamento aziendale dovranno conformarsi all’accordo collettivo.