Indennità una tantum per lavoratori dipendenti (bonus 200 euro)

Il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 (c.d. decreto “Aiuti”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio, ha previsto l’erogazione di un’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti.

La disposizione disciplina il riconoscimento, con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, di un’indennità una tantum, pari a duecento euro, in favore dei lavoratori dipendenti, esclusi quelli domestici, che abbiano beneficiato, nel primo quadrimestre 2022, per almeno una mensilità, dell’esonero contributivo (0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali IVS) previsto dalla Legge di bilancio 2022.

Tale indennità è riconosciuta previa dichiarazione del lavoratore sulla non titolarità di uno o più prestazioni disciplinate dall’articolo 32, commi 1 e 18, del decreto in commento, ossia le indennità una tantum previste per i pensionati e per i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.

L’indennità, che spetta una sola volta, anche qualora il lavoratore risulti titolare di più rapporti di lavoro, non è cedibile, né sequestrabile o pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.

Il credito maturato conseguentemente all’erogazione dell’indennità una tantum è compensato mediante la denuncia contributiva, dunque interamente a carico Inps.

Si consiglia di procedere ad acquisire le autocertificazioni dei dipendenti in merito al diritto della prestazione, sotto vi proponiamo un fac-simile.


Autocertificazione:

Il sottoscritto ………………, codice fiscale ………………….,  dichiara, in relazione al Bonus di 200 euro previsto dal Decreto Aiuti (art. 32 del D.l. n. 50/2022), di essere titolare delle seguenti prestazioni:

[SI] [NO] trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro (art. 32, comma 1, del D.l. n. 50/2022).

[SI] [NO] reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 (art. 32, comma 18, del D.l. n. 50/2022).

Il sottoscritto dichiara di avere compreso il significato della propria dichiarazione e di aver effettuato tutte le verifiche annesse riguardo le situazioni sopra segnalate.

In fede.

Data e firma